| Obbl. e Contr. n. 2 - |
| Contratti della pubblica amministrazione |
| P.a.: non è assicurabile a spese dei contribuenti il rischio (per il dipendente) di dover risarcire danni di Massimiliano Atelli |
| L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) |
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1. Anche nella Finanziaria 2008 il legislatore nazionale ha mostrato perseveranza nell'operare la normativizzazione di principi di diritto ormai consolidati nelle pronunce dei giudici. Così è anche per la disposizione secondo la quale «È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo». Nella giurisprudenza della Corte dei Conti, infatti, è ferma l'idea che la stipula da parte di un ente pubblico di polizze assicurative destinate alla copertura anche dei danni erariali che amministratori o dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza di loro responsabilità amministrativa o contabile, per colpa grave, nei confronti di privati, dell'ente stesso o di altri enti pubblici, non è legittima, con conseguenze di danno erariale per l'importo dei relativi premi di polizza posti a carico del bilancio dell'ente. Infatti, secondo il giudice finanziario va considerato del tutto fuori dal sistema giuridico vigente l'assunzione, da parte di un ente pubblico, dell'onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale. Ciò perché una tale assunzione di spesa sarebbe infatti contraria al principio di responsabilità personale di cui all'art. 28 Cost., tenendosi conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione anche alla sua funzione di deterrenza verso dipendenti ed amministratori: funzione che ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio. 2. Secondo la nuova norma, il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, è nullo. Si tratta, tuttavia, di una nullità sui generis, giacché essa opera solamente per i futuri contratti, e non anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, giacché essi - per espressa volontà del legislatore - cessano di avere efficacia alla data del 30.6.2008. Dunque, l'impatto della nuova norma sui contratti in essere non si declina tanto in termini di nullità, quanto di impossibilità (sopravvenuta) della prestazione. Dal che discende già un evidente profilo di contraddizione, giacché nel secondo caso, diversamente dal primo, le somme pagate all'assicuratore sino al 30.6.2008 risulteranno non ripetibili. La norma in esame prevede altresì che, in caso di violazione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo. Si tratta di una tipica manifestazione di quella responsabilità amministrativa sanzionatoria che sempre più spesso trova terreno fertile nella legislazione primaria, e che tende a reprimere la condotta degli operatori pubblici infedeli o cattivi gestori attraverso la comminatoria di una misura afflittiva pari ad un multiplo di un valore di riferimento dato (nella specie, una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo). Distinguendo il caso dell'amministratore che ponga in essere da quello che proroghi il contratto di assicurazione, il legislatore ha inteso chiarire che la sanzione va applicata anche nell'ipotesi in cui il contratto si riveli nullo, e quindi niente sia dovuto all'assicuratore o, comunque, sia ammissibile la ripetizione delle somme che questi abbia eventualmente introitato dall'ente pubblico. |